Edilizia: per le vetrate sui terrazzi non servono più permessi

Questo è un argomento che può interessare tutti noi, sia che abbiamo dei terrazzi, sia che abbiamo dei giardini.

La novità arriva con un emendamento alla legge di conversione del Dl Aiuti bis (decreto legge n. 115/2022), approvato nel passaggio al Senato del provvedimento. E chiarisce un punto da tempo oggetto di interpretazioni divergenti a livello locale.

Attenzione, ci sono dei limiti anche a questa normativa. Leggere in fondo all’articolo.

Nessun permesso da parte del Comune. Cambia così il regime di autorizzazione delle vetrate scorrevoli, assestando un’importante semplificazione, dopo che sulla qualificazione di questo tipo di interventi si era adoperata un’ampia giurisprudenza.

Le Vepa, vetrate panoramiche amovibili

Lw vetrate panoramiche amovibili sono strutture ad alte prestazioni energetiche con funzione di coibentazione, schermatura solare e protezione di ambienti come verande e balconi.

La loro caratteristica è di essere completamente rimovibili: sono solitamente sistemi scorrevoli che consentono l’apertura e la chiusura della vetrata, a seconda delle esigenze e delle stagioni. Servono a mitigare gli effetti del clima, sia in estate che in inverno.

Il problema di questi interventi è che le modalità di autorizzazione «erano sempre lasciate nel limbo delle interpretazioni locali: in alcuni Comuni erano consentiti, in altri erano considerati incrementi di volume. Con questa modifica diventa più semplice per noi fornire questi tipi di vetro.

Il Testo unico edilizia

Gli interventi di realizzazione e installazione di queste vetrate, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche vengono adesso catalogati in edilizia libera all’interno delle classificazioni del Testo unico edilizia (quindi, all’articolo 6 comma 1 Dpr 380/2001).

Questi interventi possono riguardare balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o logge rientranti all’interno dell’edificio: quindi, possono andare a proteggere entrambe queste tipologie di elementi.

Limiti da rispettare

Ci sono, però, delle condizioni da rispettare. Alcune vengono elencate esplicitamente dall’emendamento. È essenziale che questi elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento edilizio tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

In altre parole, la chiusura attraverso le vetrate non può servire a creare nuovi spazi abitabili, aumentando superficie destinata a residenza.

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fonte: ilsole24ore.com